martedì 13 settembre 2011

In caso di sinistro senza segnaletica stradale adeguata o incompleta

Come sempre in questi casi, il verbale dei vigili avrà un peso importante, specialmente per l'atteggiamento che prenderanno le assicurazioni. Se si è stati multati… iniziamo male.
Tuttavia ogni circostanza di fatto può risultare utile. Vale pur sempre il principio dell'art. 2054 c.c., che impone di partire da un'ipotesi di concorso di colpa. Naturalmente solo dopo aver avuto la disponibilità del verbale dei vigili..si potrebbe capir qualcosa. Il cds IMPONE di porre in atto TUTTE le accortezze al fine di evitare incidenti, quindi se esco da un incrocio con obbligo di dare precedenza o senza segnaletica e urto un veicolo che proviene da sinistra non è affatto vero che ho in automatico la ragione. (es.stupido ma eloquente, il veicolo potrebbe essere in sorpasso e invaso la mia corsia, lui si prende il verbale se sorpassa in divieto ma io vengo multato perchè non ho guardato ANCHE a sinistra).
SEGNALETICA STRADALE E SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE
Norme del codice della strada in materia di segnaletica - Corretta ed uniforme applicazione e criteri per l'installazione e la manutenzione della stessa.
Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale.
L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione.
La segnaletica stradale dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.
E' opportuno in proposito ricordare che dalle analisi dei dati ISTAT sulla sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidenti.
Infatti sono numerosi i sinistri stradali che derivano dall'assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalle prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, cod. str. e art. 79, reg.).
Sono stati opportunamente previsti, nello stesso articolo, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade, il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.
Va segnalato che l'art. 37 del Codice, ai commi 2 e 3, ha indicato tutte le possibili ipotesi di apposizione di segnaletica da parte degli Enti proprietari, così da impedire in generale ogni possibile situazione di incompetenza o sovrapposizione di competenza tra i vari Enti proprietari e l'art. 38 del Codice, al comma 10, precisa che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica è costituito dalle strade ad uso pubblico, ivi comprese quelle di proprietà privata aperte all'uso pubblico.
Ne consegue che tutta la segnaletica stradale deve sempre essere mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla sua posa in opera (art. 38, comma 7, cod. str.).
Un particolare richiamo deve essere fatto, in questa sede, alle competenze per le strade non comunali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'art. 7, comma 3 del Codice, conferisce in tal caso al comune la competenza a disciplinare la circolazione stradale e di conseguenza porre in opera la connessa segnaletica anche sulle strade non di proprietà (previo parere dell'ente proprietario), ad eccezione dei provvedimenti per la tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico, nonchè della segnaletica relativa alle caratteristiche geometriche e strutturali della strada, posta a carico dell'Ente proprietario [art. 37, comma 1, lettera d)]; a titolo esemplificativo: strada deformata, dosso, cunetta, curve, discesa pericolosa, salita ripida, strettoie, banchina pericolosa, caduta massi, transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a ....metri, transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ....tonnellate, transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a ....tonnellate. Per i segnali: ponte mobile, strada sdrucciolevole, sbocco su molo, materiale instabile sulla strada, altri pericoli, occorre una valutazione caso per caso in ordine alla relativa competenza.
E' evidente l'intento del Codice di ricondurre alla competenza di un solo soggetto l'intera materia della disciplina della circolazione all'interno del centro abitato, indipendentemente dalla proprietà stradale e dalla consistenza demografica dell'abitato, sempreché il centro abitato stesso sia stato delimitato e segnalato a norma di legge
(art. 4 cod. str. e art. 5, comma 3, reg.).
E' stata spesso segnalata dal Ministero la difficoltà interpretativa da parte dei Comuni e degli altri Enti proprietari di strade correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, della portata della locuzione «caratteristiche geometriche e strutturali delle strade», per quanto attiene alla segnaletica orizzontale.
In proposito si precisa che tale segnaletica è per la quasi totalità a carico delle amministrazioni comunali dal momento che la stessa impone regole di comportamento non necessariamente correlate alle caratteristiche geometriche delle strade, ad eccezione dei segnali orizzontali che evidenziano ostacoli sulla strada quando questi sono connessi alle caratteristiche strutturali della stessa, la cui apposizione fa carico agli Enti proprietari (art. 175 reg.).
2.7 Le responsabilità degli Enti proprietari della strada in materia di manutenzione e apposizione della segnaletica.
In materia di circolazione stradale, fuori dei casi espressamente disciplinati da norme imperative, la P. A. ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove sia necessario od opportuno apporre segnali di pericolo. Tale potere però incontra un limite nel dovere del neminem laedere (art. 2043 Cod. Civ.), e nel relativo potere dell'Autorità Giudiziaria di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e i danni subiti dagli utenti (Cass. civ., Sez. III, 6.4.1982, n. 2131).
Il mancato ripristino di un segnale stradale che impone un obbligo o un divieto regolarmente stabiliti con apposito provvedimento amministrativo (artt. 6 e 7 cod. str.) può dare luogo a responsabilità a carico di amministratori e dipendenti dell'Ente, sia di carattere penale per lesioni riportate dalle vittime dell'incidente verificatosi e sia di natura civile; nel qual caso la responsabilità fa carico in via solidale ad ambedue i suddetti soggetti. Ne consegue che agli Enti proprietari spetta l'obbligo di controllare la presenza e l'efficienza dei segnali e di disporre il ripristino di quelli rimossi (art. 38, comma 7, cod. str.).
3.2 Segnaletica orizzontale
Anche per la segnaletica orizzontale è oltre modo necessario che i produttori, i fornitori e gli installatori, curino la sua esecuzione nel pieno rispetto delle norme regolamentari (in particolare art. 137, reg.) per garantire le migliori condizioni di visibilità. Un utile riferimento circa i parametri qualitativi minimi in uso della segnaletica orizzontale, è costituito dalla norma UNI EN 1436: 1998.
1. Pericoli occulti
Osservo come presso la Corte esistano tre orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo dì beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c.
Si osserva, infatti, che la p. a, incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al ed. trabocchetto o insidia stradale, IL PROBLEMA E’ COLLOCARE COME NON PREVEDIBILE LA MANCANZA DI LINEA VERTICALE,…se dovesse essere interrotta improvvisamente e proprio poco dopo dovesse esserci l’incidente, bè vien da se la palese responsabilità della mancanza in capo all’ente responsabile per quel tratto di strada.
Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., della p.a. per danni riportati dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile o almeno prevedibile (26/05/2004, n. 10132; Cass. 22. 4. 1999, n. 3991; Cass. 28. 7. 1997, n. 7062; Cass. 20. 8. 1997, n. 7742; Cass. 16. 6. 1998, n. 5989 e molte altre).
3. Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p. a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p. a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno sì è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22. 4. 1998, n. 4070; Cass. 20. 11. 1998, n. 11749; Cass. 21. 5. 1996, n. 4673; Cass. 3 giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).
In particolare dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R. D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Per danni causati da beni demaniali, è fortemente sostenuto in dottrina - sul rilievo che, essendo la p. a. custode dei beni demaniali, tra cui le strade - che il ritenere non applicabile alla stessa per tale categorie dei beni la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.
4. Un orientamento intermedio, che è andato sempre più sviluppandosi negli ultimi tempi, ritiene che l'art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - in realtà -trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto dì un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5. 8. 2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 4 2003; Cass. 1. 12. 2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13. 1. 2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).
Ho indicato le diverse tendenze, poichè in Italia non vige la regola Anglosassone o made in USA, dove il caso precedente…appunto crea precedente, mi scuso per il gioco di parole, ma nel caso spec. è palese il motivo. Quindi un giudice a seconda di come si alza la mattina si aff. ad un “filone giuridico”, purtroppo è cosi…quindi nulla è certo.
E’ possibile evidenziare come in questi ultimi anni è stata fatta applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c. (accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dal soggetto danneggiato avendo questi provato i due elementi che caratterizzano l’insidia: la sua non prevedibilità e non visibilità) nei casi che qui di seguito sono elencati:
1. Cordolo del marciapiede non saldato al manto stradale
2. Macchia d’olio presente sul manto stradale
3. Perdita macchia d’olio da parte del veicolo che precede
4. Cavo aperto sul manto stradale
5. Impianti semaforici posti in un incrocio stradale facenti entrambi luce verde
6. Buca presente sul marciapiede
7. Brecciolino presente sul manto stradale
8. Manto stradale sconnesso
Mentre è stata ritenuta applicabile dalla Corte la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dal soggetto danneggiato) nei casi che seguono:
1. Macchia d’olio presente sul pavimento di un ufficio comunale
2. Perdita di aderenza della scala metallica in un cimitero comunale
3. Buca presente sul marciapiede di una Università
4. Danno a minore causato dalla rottura di un gioco in un parco pubblico
5. Distacco di un gradino in una scala di un municipio
Riassumendo: se dovesse essere stata bruscamente interrotta la linea di mezza ria, ovvia è la responsabilità.

il ns. super Azzeccagarbugli!

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